Art. 4.

      1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono essere effettuati entro sei mesi dalla data della determinazione del prezzo di cessione da parte dell'ufficio tecnico erariale effettuata ai sensi dell'articolo 3. Il prezzo può essere pagato anche in rate annuali per non oltre cinque annualità.
      2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla data della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del giudice di cui all'articolo 3, l'area resta nel patrimonio disponibile del comune.